- 25 Marzo 2020
- Posted by: Somaschini
- Categoria: avvocato
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In particolare, ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 115/2002, il gratuito patrocinio è assicurato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato.
FINALITA’
Lo scopo dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato è quello di consentire l’accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Pertanto, per verificare tale condizione, deve considerarsi ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica.
Il cittadino in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:
per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),
per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),
in ogni stato e grado del processo.
CHI PUO’ ACCEDERE AL GRATUITO PATROCINIO?
Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:
i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 12.838,01 (D.M. 10.05.2023) .Tale importo viene aggiornato ogni due anni.
Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es. separazioni).
Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, non rileva il reddito ISEE.
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