- 1 Giugno 2023
- Posted by: Somaschini
- Categoria: Senza categoria
Nei procedimenti di sfratto, la mediazione non è obbligatoria ma lo diventa solo all’esito della fase sommaria, a seguito del mutamento di rito conseguente all’opposizione del conduttore. In tale ipotesi, è onere del locatore attivare la procedura di mediazione.
Tribunale Roma, Sez. VI, Sent. n. 2522 del 14/02/2023: “In tema di mediazione obbligatoria, in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2020, n. 28, spetta al locatore intimante l’onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto”.
